Premesse di contesto
Le migrazioni sono al centro del dibattitto politico e delle narrazioni mediatiche contemporanee. Di questo fenomeno, però, vengono sempre narrati, quasi mai a partire da dati reali e quasi sempre in chiave emergenziale e securitaria, solo alcuni aspetti. Molto di rado, e solo quando accadono eventi tragici come la morte di un migrante legata al contesto lavorativo in cui era inserito, o ribellioni di lavoratori sfruttati che hanno conseguenze drammatiche, l’attenzione viene rivolta per un momento alla messa a valore delle migrazioni attraverso lo sfruttamento e la tratta di esseri umani a fine di sfruttamento. Eppure, questi fenomeni, nei paesi di arrivo, rappresentano strutturalmente l’altra faccia delle migrazioni in Europa.
Inoltre, esiste un particolare gruppo di lavoratori e lavoratrici migranti vittime di tratta e sfruttamento, le cui storie e le cui condizioni di vita restano spesso ancora più taciute che per gli altri (tranne che in ambito accademico grazie ad alcuni studi scientifici che muovono soprattutto da una prospettiva di genere). Sto parlando dei migranti e (soprattutto) delle migranti intraeuropei, che si spostano seguendo un’asse Est-Ovest che sono in gran parte originari della Romania (ma anche ucraini, moldavi, albanesi). Nonostante tutta l’attenzione politica e mediatica sia strumentalmente concentrata, e solo in chiave repressiva, sugli spostamenti migratori di cittadini non appartenenti all’Unione europea che attraversano il Mediterraneo o la cosiddetta “rotta balcanica”, la nazionalità rumena rimane quella maggiormente rappresentata tra i residenti stranieri in molti dei paesi Ue: in Italia, ad esempio, è largamente la più numerosa (Idos 2016).
Il fatto di essere cittadini e cittadine comunitarie non rafforza sistematicamente i diritti dei migranti rumeni. Al contrario, permettendo di non incorrere nel reato di impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno, la loro utilizzazione come forza lavoro a bassissimo costo diventa un enorme vantaggio per i datori di lavoro (Palumbo e Sciurba 2015). Inoltre, la facilità di attraversamento delle frontiere interne si traduce a volte, per questi lavoratori, in una “migrazione circolare” (Triandafyllidou, ed., 2013) che agevola il loro sfruttamento. Infine, la migrazione dell’Est Europa è quella maggiormente femminilizzata, essendo per la maggior parte dei casi composta da donne primomigranti: questa particolare composizione comporta forme di vulnerabilità che si riflettono in precise dinamiche di sfruttamento.
Premesse concettuali
Lo sfruttamento è definibile come una violazione dei diritti umani e della dignità delle persone, ovvero del principio kantiano per cui nessun essere umano può mai diventare un mezzo, ma è sempre un fine in sé. Questo principio appare articolato, anche a livello normativo, dagli articoli 4 e 23 della Carta Sociale europea e dagli articoli 3 e 41 della Costituzione Italiana. La dignità umana è concetto ripreso anche dalla definizione dell’ILO di “decent work”. In questi testi, la dignità dei lavoratori è al contempo un parametro per valutare l’equità delle condizioni di lavoro, a cominciare dal salario, e una limitazione alla libertà contrattuale.
Questo quadro concettuale appare però più complesso se posto in connessione con la definizione weberiana della libertà contrattuale. Come spiega Santoro (2013, 75-6), fu Weber “a porre in evidenza per primo che la libertà contrattuale era qualitativamente sostanzialmente diversa dagli altri diritti ed era uno strumento attraverso il quale si stavano erodendo alcune sfere significative della libertà”. La libertà contrattuale, infatti, in un mercato del lavoro liberale, tende inevitabilmente a convertirsi in uno strumento di potere utilizzato da chi è economicamente più forte, mentre gli attori più deboli sono semplicemente forzati ad “acconsentire” alle condizioni imposte secondo la dinamica del coactus voluit (Weber [1922] 1999, III, 86). In molti casi e contesti, si potrebbe infatti affermare che la persona stessa cui la dignità viene violata presti in qualche modo il proprio consenso alla violazione. La nozione di “consenso” è in questo senso più che mai centrale nell’analisi delle nuove forme di sfruttamento contemporaneo; la sua problematizzazione porta inevitabilmente a ridefinire anche i concetti di scelta, coercizione e vulnerabilità, e a interrogare più approfonditamente le responsabilità delle violazioni dei diritti umani delle persone gravemente sfruttate o vittime di tratta a fini di sfruttamento.
Questa sfida appare pienamente assunta dalla Direttiva europea sulla tratta n. 36 del 2011, che adotta la definizione di “trafficking” definita dal Protocollo di Palermo del 2000 sostanzialmente come “abuso di una posizione di vulnerabilità” ai fini dello sfruttamento, ed esplicitando che tale posizione di vulnerabilità si concretizza in una “situazione in cui la persona in questione non ha effettive e accettabili alternative diverse dal sottomettersi all’abuso” (Art. 2.2); quindi, in un certo senso, di prestare il proprio consenso ad esso. Smussando di molto il confine tra tratta e sfruttamento (spiegando ad esempio che la tratta non deve forzatamente implicare l’attraversamento illegale di un confine nazionale o la partecipazione di un’organizzazione criminale) questa direttiva si concentra quindi sullo sfruttamento della posizione di vulnerabilità e dichiara il consenso della vittima come del tutto irrilevante ai fini di identificare il reato (Art. 2.4).
Da un punto di vista sociologico e filosofico, nel corso della mia ricerca sullo sfruttamento del lavoro delle donne migranti in Italia nell’ambito domestico e agricolo, condotta dal 2013 al 2015, ho quindi cercato di analizzare il modo in cui questo consenso prende forma nella specifica posizione di vulnerabilità in cui queste donne si trovano. Qui di seguito, tale analisi è sviluppata a partire da due specifici casi-studio.
1. Le donne dell’Est Europa nel mercato del lavoro domestico e familiare italiano
Diversi studi hanno ormai ben descritto la peculiarità del mercato del lavoro domestico e di cura in Italia rispetto allo sfruttamento delle donne migranti, specialmente di origine est-europea, dovuta all’intrecciarsi di specifiche caratteristiche del sistema di welfare con la persistenza di una divisione post-patriarcale dei ruoli all’interno della famiglia, con i cambiamenti demografici in atto e con un altissimo livello di segmentazione sulla base del genere e della provenienza nazionale (cfr. i.e. Casalini 2012; Piperno e Bordogna, a cura di, 2012). Tutti questi fattori hanno contribuito a creare quello che Renata Sarti (2011) ha definito il “modello badante”, i cui vantaggi per la società italiana sono strutturalmente fondati sullo sfruttamento delle lavoratrici.
Le condizioni lavorative standardizzate, che implicano la presenza continuativa 24 ore su 24, a fronte di un bassissimo salario, e la convivenza della lavoratrice con il suo datore di lavoro in case nelle quali molto raramente ha accesso a “una stanza tutta per sé” sono gli elementi su cui si fonda la sostenibilità di questo modello e che lo rendono trasversale alla maggioranza delle famiglie italiane, anche di estrazioni sociale molto diverse tra loro. Di contro, accettare queste condizioni è l’unico modo, per queste lavoratrici, di guadagnare una quantità di denaro che in patria sarebbe impossibile ottenere, anche se, in moltissimi casi, erano impiegate in lavori molto più qualificati di quelli che poi sono venute a fare in Italia.
Questa “accettazione” comporta però la violazione di alcuni dei loro diritti fondamentali, direttamente connessa alle condizioni di lavoro che si riflettono anche sulle condizioni abitative e di salute psico-fisica di queste lavoratrici. Molto spesso, inoltre, a questa prima forma di “consenso” se ne sovrappone anche un’altra, che ne è diretta conseguenza e al contempo presupposto implicito: la maggior parte di queste donne, infatti, sono madri che lasciano in patria i propri figli allo scopo di garantire ad essi una vita dignitosa. I diritti violati in conseguenza di questa “scelta” aggiuntiva, sono quelli all’unità familiare e alla cura di tutte le persone coinvolte da questo specifico percorso migratorio, in particolare se minori. Si pensi, in particolare, al diritto di ricevere cura da parte dei genitori, sancito dal principio sesto della Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo, e al diritto a non separarsi dagli stessi, sancito dall’art. 9 della Convezione sui Diritti dell’infanzia del 1989. È noto ormai il fenomeno dei cosiddetti “orfani bianchi”, o “chidren left behind” (Associazione Albero della vita 2010), bambini che vivono l’assenza delle loro madri come contraltare della presenza delle stesse nelle case dei cittadini italiani.
2. Le operaie agricole rumene nella Provincia di Ragusa
Una complessità simile, con caratteristiche differenti ma in qualche modo contigue perché rispondono alla stessa articolata dinamica tra scelta e coercizione, è riscontrabile nel settore agricolo del ragusano, dove allo sfruttamento lavorativo si sovrappone quasi in maniera sistemica quello sessuale (una sovrapposizione che si ritrova spesso anche nel lavoro domestico e familiare, ma non in maniera così strutturale).
La mia ricerca in questo contesto è iniziata nel 2013 e ha dapprima analizzato la storia e lo sviluppo sociale di questo tipo di sfruttamento: dalla fine degli anni Settanta la conversione dell’agricoltura da stagionale a perenne grazie alla coltura in serra ha richiesto una forte presenza di manodopera straniera che dapprima è stata soprattutto tunisina. A questa, nel 2007 si è sovrapposta quella rumena, più gestibile senza incappare nel reato di sfruttamento di migranti irregolari, molto meno sindacalizzata, e femminilizzata. Di questo sfruttamento ho quindi cercato di comprendere le principali e peculiari caratteristiche, a partire dalla mancanza di intermediazione illecita e dal fatto che, nel contesto in questione, le vittime fossero soprattutto cittadini comunitari.
Il settore agricolo ragusano si è così rivelato un osservatorio privilegiato per valutare fino a che punto la normativa di contrasto al “caporalato” e all’impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno possa, in alcuni casi, non essere sufficiente a identificare il reato posto in essere nell’ambito dello sfruttamento del lavoro migrante. Tramite una prolungata ricerca sul campo, mi sono quindi concentrata sulla raccolta delle storie di tante donne che per potere lavorare in queste condizioni di grave sfruttamento (stiamo parlando di 12 ore in mezzo ai fitofarmaci per 15 euro al giorno) devono anche cedere alle pressioni sessuali del “padrone” (Sciurba 2013). Ho così compreso come, nel contesto delle serre del ragusano, lo sfruttamento sessuale avvenga soprattutto attraverso il ricatto e la pressione psicologica: si tratta di un effetto (non obbligato, ovviamente, ma altamente probabile) del sistema così come è costruito. Per contrastarlo, pertanto, occorre individuare ed eliminare le condizioni strutturali che costruiscono la possibilità di un “possesso” realmente neo-schiavistico da parte dei datori di lavoro nei confronti delle donne che lavorano per loro.
Anche in questo caso è risultato fondamentale prendere in considerazione il modo in cui, a partire da una precisa condizione di vulnerabilità, si producesse il “consenso” delle lavoratrici allo sfruttamento. È possibile parlare di una dinamica contigua, ma in qualche modo anche opposta, a quel che accade per le donne impiegate nella cura e nel lavoro domestico. Sorprendentemente, da molte delle storie che ho raccolto, si evince come, nelle serre del ragusano, la violazione della dignità umana non comporti anche quella del diritto all’unità familiare e del diritto dei bambini figli delle lavoratrici di crescere nella cura delle loro madri, ma che, al contrario, venga in qualche modo “accettata” proprio per tutelare questi diritti. Come mi hanno spiegato le stesse operaie agricole intervistate, infatti, mentre il lavoro di cura nelle case richiede forzatamente la solitudine delle donne che devono essere disponibili a coabitare con l’assistito e a dedicargli la totalità della loro giornata, presso le serre si possono portare i bambini che, pur crescendo in un ambiente isolato e malsano, e diventando spesso strumento di ulteriore ricatto da parte del “padrone” (“se non ti concedi non li accompagno a scuola” è stata una delle minacce raccontate nel corso delle interviste) possono restare vicini alle loro mamme.
Va detto che, quasi sempre, al contrario delle donne impiegate nelle case, si tratta di lavoratrici che nel paese di origine vivevano in un contesto di tale povertà per cui l’emigrazione non ha rappresentato uno strumento per consentire ai propri figli la costruzione di un progetto di vita (anche a costo di lasciarli in patria), ma l’unica soluzione per cercare di sopravvivere.
Ancora una volta, comunque, una situazione di grave sfruttamento tale da configurare il fenomeno di tratta origina da un contesto in cui alcuni beni incomparabili vengono posti in alternativa e all’interno di questo bivio si deve compiere una scelta impossibile, a partire da una posizione di vulnerabilità che rende irrilevante il fatto che, entro questa dinamica, possa essere individuata una forma di “consenso” nei confronti delle condizioni subite.
3. La scelta di Sofia e la questione della Responsabilità
Dichiarare l’irrilevanza del consenso (come fa la sopra citata Direttiva 36/2011), in presenza della violazione di diritti fondamentali, è cruciale rispetto all’obiettivo di identificare il reato di sfruttamento e tratta, ma non basta al fine di individuare gli attori responsabili delle violazioni in oggetto, indispensabile presupposto per individuare anche degli effettivi rimedi. A questo fine, la scelta compiuta dalle donne di cui ho parlato va quindi analizzata più approfonditamente.
Va detto, innanzitutto, che tutte le interviste che ho effettuato nel corso del 2013 e del 2016 tra Venezia, Palermo e Ragusa, a donne moldave, ucraine e romene impiegate nel lavoro domestico e familiare o nel settore agricolo, hanno evidenziato la loro piena consapevolezza tanto dell’ingiustizia che le portava ad “accettare” la propria condizione, quanto delle conseguenze di questa accettazione in termini di violazione di diritti propri e dei propri figli. Queste donne, quindi, non si autoingannano adottando preferenze adattive, secondo il modello di scelta che Jon Elster ([1983] 1989) ha definito come paradigma dell’uva acerba, e che risuona nelle riflessioni di John Stuart Mill ([1869] 1992) sulla servitù delle donne o anche di Simone De Beauvoir ([1949] 2012) sulla loro subordinazione. E neanche funziona nel loro caso la teoria di Martha Nussbaum (2002, p. 179) che, a partire dal concetto di capabilities sviluppato da Amartya Sen (1995), propone una definizione di “desiderio informato” da opporre a una scelta compiuta in assenza di informazioni adeguate. Nessuna di queste teorie, infatti, prende in considerazione quelle circostanze in cui una scelta fortemente penalizzante è compiuta da un soggetto pienamente consapevole dell’ingiustizia che sta subendo, ma che non trova altre alternative percorribili.
Più adatto, invece, appare il paradigma che Eva Kittay (2009) ha suggestivamente denominato come quello della “scelta di Sofia”: una scelta che ha luogo ogni volta in cui due beni incomparabili che mai dovrebbero essere messi in concorrenza si trovano invece ad esserlo, e la persona è comunque forzata a scegliere. A partire da questa definizione, non è così semplice rispondere alla domanda su chi sia responsabile delle violazioni dei diritti umani che possono discendere da questo tipo di scelte.
Nei casi delle donne migranti di cui si è parlato, sono certamente loro che partono, sono loro che negoziano le condizioni di sfruttamento (anche rifiutando a volte, nel caso del lavoro domestico, di avere un contratto e versare i contributi, e scegliendo la coabitazione per risparmiare e mandare a casa più rimesse), sono loro che lasciano i figli o li portano con sé a costo di vivere condizioni di vita altamente lesive della dignità loro e di sé stesse. Ma avevano reali alternative percorribili? E guardando ai datori di lavoro, posto che essi hanno direttamente sfruttato la condizione di vulnerabilità di queste donne prodotta dalla loro mancanza di alternative (e lo hanno fatto con contorni che assumono grave rilevanza penale specialmente nel caso delle serre del ragusano), è sufficiente imputarli come unici responsabili?
Da un punto di vista prettamente legale, la domanda non ha alcun senso, perché non sarebbe in alcun modo possibile identificare nessun altro imputato. Da una prospettiva di analisi sociale e politica, invece, questo interrogativo è opportuno al fine di poter analizzare in maniera complessiva il fenomeno in oggetto e, magari, di poter ragionare su quali cambiamenti sarebbero necessari per porvi effettivi e sistemici rimedi.
Sicuramente, lo sfruttamento delle lavoratrici migranti qui considerato è frutto di una specifica modalità di messa a valore dei movimenti migratori, che produce una precisa segmentazione del mercato del lavoro all’interno della quale forme di razzismo istituzionale hanno uno spazio considerevole e la questione di genere gioca spesso un ruolo fondamentale. Alle origini rimane un sistema di ingiustizia transnazionale che si nutre delle diseguaglianze economiche tra i paesi, ma anche, nei casi qui trattati, di una cultura postpatriarcale che, nel contesto agricolo, produce forme di violenza estrema e, in quello domestico, una delega mercificata della cura che non può che basarsi su queste forme neoservili di impiego femminilizzato.
Tutti questi fattori, unitamente, creano quella condizione di vulnerabilità derivante da una mancanza di alternative diverse dall’“acconsentire” allo sfruttamento che abbiamo visto agire nei casi raccontati. “L’enorme divario tra paesi ricchi e poveri – come ha scritto Arlie Hochschild (2009, trad. nostra) – è di per sé una forma di coercizione, che spinge le madri del Terzo Mondo a cercare lavoro nel Primo per mancanza di alternative più vicine a casa. Ma a causa del prevalere dell’ideologia del libero mercato, la migrazione è vista come ‘una scelta personale’. I problemi che essa comporta sono visti come ‘problemi personali’. Ma dietro essi agisce una logica sociale globale, e in questo senso non sono solo questioni ‘personali’.
Bibliografia
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