La correlazione tra regionalizzazione e maggiore
garanzia del diritto alla salute

Punto
di partenza di questa riflessione è la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, una delle
grandi riforme della
Repubblica e tra le più significative attuazioni costituzionali.

La
legge 833 si inserisce nel filone delle riforme amministrative degli anni
Settanta, dopo l’avvento delle Regioni ad autonomia ordinaria e i connessi
trasferimenti alle Regioni medesime e agli enti locali, il tentativo di
riassetto del livello sovracomunale (l’
ente intermedio), la scommessa
sulla partecipazione (a livello di quartiere-circoscrizione, ma anche, per fare
un esempio, nelle forze armate): tutti interventi riformatori fortemente
caratterizzati dall’esplicito intento di far penetrare la Costituzione repubblicana anche in una zona, l’amministrazione e i servizi pubblici, rimaste
sino ad allora più
riparate e meno esposte al vento costituzionale.

Se
oggi, a distanza di trent’anni, tendiamo a valutare come enfatico il commento
espresso in quegli anni secondo cui saremmo passati, con quegli interventi
riformatori, da uno Stato burocratico a uno Stato popolare, rimane pur sempre
esatto il giudizio di fondo: la legge istitutiva del Servizio sanitario
nazionale si inserisce dentro la cornice del cambiamento delle forme e dei modi
della statualità e in particolare dentro una traiettoria che significativamente
parte dall’elezione dei primi consigli delle Regioni ad autonomia ordinaria.

Si
potrebbe dire, in altri termini, che l’attuazione larga del diritto sociale
alla salute e l’attuazione del disegno autonomistico abbiano proceduto, negli
anni Settanta, di pari passo e che dunque non sia stato casuale che
l’accelerazione decisiva, dopo trent’anni di tentativi di riforma del sistema
sanitario, sia avvenuta proprio nel periodo della cosiddetta solidarietà
nazionale o solidarietà democratica, cioè negli anni in cui più forte era la
spinta a un’attuazione integrale del disegno costituzionale, ricomponendo in
unità le due parti della Costituzione e ricostruendo una convergenza tra
settori politici e culturali che, sotto questo specifico profilo, in sede di
Assemblea Costituente avevano faticato ad intendersi pienamente (alla freddezza
o almeno alla tiepidezza di consistenti settori dello schieramento politico, in
particolare delle sinistre dell’epoca, nei confronti dell’istituto regionale,
nei decenni successivi avrebbe fatto da contrappunto la sostanziale
disattenzione, per questo aspetto dell’attuazione costituzionale, da parte
della maggioranza governativa e parlamentare).

Che
maggiore garanzia del diritto alla salute rimasse, fermo restando un assetto
generale di tutela della salute, con maggiore autonomismo non era peraltro
un’acquisizione inedita per il nostro Paese. Anche non volendo ricordare le
proposte formulate in sede di CLN
[1],
significativi sono gli spunti tratti dal dibattito in Assemblea Costituente,
dove l’opposizione alla proposta di includere anche l’igiene e sanità pubblica,
oltre che l’assistenza sanitaria e ospedaliera, tra le materie assegnate alla
competenza regionale si dovette più al prevalere di preoccupazioni concernenti
i divari regionali che non al convincimento dell’inidoneità regionale nella
suddetta materia
[2].

È su
questa
preistoria di sensibilità e di orientamenti che ha fatto perno il
movimento che condurrà alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, sotto questo
profilo, anche alle sue riforme, pur così diverse tra loro, prima con il d.
lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, poi con il (largamente) correttivo d. lgs. 7
dicembre 1993, n. 517, per arrivare al d. lgs. 19 giugno 1999, n. 219, nella
direzione di una maggiore regionalizzazione e aziendalizzazione, in grado di
ovviare a talune debolezze della legge istitutiva (consistenti non tanto nella
presunta disattenzione alle esigenze budgetarie, quanto piuttosto, secondo uno
spunto di Fabio Merusi
[3],
nella mancata individuazione di efficaci strumenti di calcolo della spesa
globale, oltre che, come ebbe ad affermare un’importante decisione della Corte
Costituzionale, la n. 245 del 1984, nell’inclinazione a riprodurre e
rimoltiplicare i centri di autonomia).
La devolution come alleggerimento dell’organizzazione
della sanità pubblica

Di
segno diverso paiono invece le odierne proposte, contenute nella revisione
costituzionale approvata in via definitiva lo scorso novembre e oggetto del
prossimo referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006
[4],
note con l’etichetta di devoluzione
[5]:
in esse sembra prevalere il collegamento tra le tendenze al superamento del
modello di Stato sociale e la riconduzione integrale alle Regioni
dell’assistenza sanitaria e dell’organizzazione sanitaria, dunque orientamenti
volti a rompere il rapporto di diretta correlazione tra aumento della tutela
sanitaria e regionalizzazione del sistema.

Nel
modello che per comodità chiamerò
Beveridge e che costituisce tuttora il
modello di riferimento per il nostro Paese, l’assunto di base è quello per cui
alcuni diritti, in particolare quello alla salute, caratterizzano così
fortemente la condizione di cittadinanza da rendere inaccettabile,
culturalmente e politicamente, un diverso godimento dei livelli essenziali dei
medesimi originato da diverse scelte dei governi locali e non da situazioni di
fatto che tali governi sono chiamati a superare. In un quadro siffatto, la
regionalizzazione non confligge con l’organizzazione del Servizio sanitario
nazionale, purché questo sia inteso anzitutto come il «complesso delle funzioni
e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali»
[6].
Collante del sistema sono anzitutto i livelli essenziali di assistenza, la cui
individuazione a livello nazionale costituisce la premessa per l’autonomia
organizzativa dei modelli regionali, entro la cornice dei principi di sistema
del Servizio sanitario nazionale
[7].
La riforma del 1999
[8]
ha espresso, in forma più compiuta rispetto a quanto non abbia fatto la
legislazione susseguitasi dopo i decreti di riordino del 1992 e del 1993,
l’approccio ora sintetizzato, venendo poi
completata dalla revisione
costituzionale, per quanto concerne sia la costituzionalizzazione della
competenza statale in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, sia l’estensione della potestà legislativa
concorrente all’intero campo della tutela della salute, nel solco
dell’interpretazione legislativa e giurisprudenziale che già aveva superato i
limiti un poco angusti dell’«assistenza sanitaria e ospedaliera» di cui
all’originario art. 117 Cost.
[9]

L’approccio
che sembra stare alla base della cosiddetta
devolution mette per contro
l’accento sul singolo individuo e sulla tendenza all’individualizzazione della
risposta al bisogno, che si reputa possa essere più facilmente soddisfatto
in un contesto di concorrenza poco o non regolata,
la quale – si dice – enfatizzerebbe la libera scelta del cittadino. In questa
prospettiva, l’autonomia totale postulata in capo alle Regioni per quanto
concerne l’organizzazione sanitaria viene a svolgere una funzione, per così
dire, di
alleggerimento dell’organizzazione della sanità pubblica,
apparendo, piuttosto che un obiettivo autonomo da perseguire, uno strumento
adatto a rompere l’equazione tra diritto alla salute e organizzazione del
Servizio sanitario nazionale su base pubblica, in vista di una sua
riorganizzazione su basi diverse, considerate più moderne e adeguate alla
menzionata tendenza individualizzante e soggettivizzante propria del vivere
contemporaneo
[10].

Più
che ai livelli essenziali, tale approccio sembra postulare in capo ai pubblici
poteri la copertura diretta dei soli livelli
minimi, cioè liberamente
interpretabili dai governi regionali, discrezionalmente abilitati a fissarne il
contenuto.

Il
significato in termine di politica sanitaria di tale approccio può essere
meglio colto se si considera la posizione della Regione Lombardia (alla quale
spetta la paternità storico-temporale del medesimo), il cui Piano
sociosanitario 2002-2004 proponeva di sostituire la nozione di
livelli
essenziali di assistenza con quella di
livelli necessari garantiti,
in considerazione della premessa secondo cui «la definizione dei livelli di
assistenza si connota come razionamento esplicito con tutte le conseguenze che
ciò comporta sia a livello etico che a livello sociale». Si tratta di una presa
di posizione che
legge il dibattito degli anni Novanta e l’oscillazione
del legislatore ordinario (e anche, a livello di proposte, di quello
costituzionale) tra la nozione di livelli essenziali e quella di livelli minimi
come comportanti la ri(con)duzione dei primi ai secondi
[11],
nel quadro di un più generale orientamento di politica sanitaria volto (si veda
la legge Lombardia 11 luglio 1997, n. 31,
Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)
a creare le condizioni per la formazione di un mercato o almeno di un
quasi-mercato delle prestazioni sanitarie, separando, secondo il modello
thatcheriano le funzioni di produzione e di acquisto dei servizi e anzi
prevedendo (si veda il già menzionato
Piano sociosanitario regionale
2002-2004) che le aziende sanitarie locali concentrino il proprio ruolo
nelle funzioni di programmazione finanziaria, acquisto e controllo, smettendo
quelle funzioni di tutela attiva anche in quei settori (ad es. prevenzione) nei
quali continuavano a conservarla. Le inversioni di marcia verificatesi in
questi anni (soprattutto quella volta a ridisegnare le relazioni tra ente
Regione e soggetti erogatori delle prestazioni, aderendo al modello nazionale
delle cosiddette
4 A, si vedano soprattutto le ll.rr. 19 dicembre 2001,
n. 26 e 16 febbraio 2004, n. 2)
[12]si spiegano più a causa delle difficoltà budgetarie incontrate dal modello
lombardo della separazione (il quale, in assenza di correzioni, aveva finito
per enfatizzare comportamenti opportunistici degli operatori, oltre che
generare cospicui conflitti di interesse) che non in forza di un ripensamento
della strada intrapresa
[13].
Devoluzione e livelli essenziali di assistenza sanitaria

All’analisi
sin qui condotta e alle conseguenti preoccupazioni possono muoversi due
fondamentali obiezioni: la prima, secondo cui i vari progetti susseguitisi di
ulteriore revisione dell’art. 117 della Costituzione non toccherebbero la
competenza statale in tema di livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; la seconda, sulla base della circostanza che, nel testo finale della
proposta di
devolution, è stata inserita, proprio per evitare tali
conseguenze, la clausola della competenza esclusiva statale in tema di «norme
generali per la tutela della salute» (nuova lettera
m-bis) del secondo
comma dell’art. 117).

La
prima obiezione si fonda sulla circostanza che la relazione illustrativa
dell’originario Atto Senato, XIV leg., n. 1187-B (approvato, in prima lettura,
dal Senato della Repubblica in data 5 dicembre 2002 e dalla Camera dei Deputati
in data 14 aprile 2003), poi sostanzialmente trasfuso nei successivi disegni di
legge costituzionale recanti modifica della seconda parte della Costituzione
[14],
contiene l’affermazione espressa della conciliabilità tra lettera
m) e
proposta di devoluzione. Proprio la lettura della relazione illustrativa
legittima tuttavia quelle valutazioni e preoccupazioni, in quanto il richiamo è
fatto non ai livelli essenziali di cui all’art. 117, comma 2, lett.
m),
bensì ai «livelli minimi ed essenziali», formula la cui ambiguità si coglie a
pieno soltanto se la si misura con la già ricordata oscillazione legislativa
degli anni Novanta e con la scelta finale contenuta nel
Piano sanitario
nazionale 1998-2000 e confermata, a livello legislativo, dalla legge delega
30 novembre 1999, n. 419 e dal relativo d. lgs. 19 giugno, 1999, n. 229,
secondo cui sono essenziali quei livelli necessari e appropriati, rispetto sia
alle specifiche esigenze di salute del cittadino, sia alle modalità di
erogazione delle prestazioni (dunque, come è stato efficacemente scritto da
Francesco Taroni, il tetto massimo, la soglia, non il livello minimo di
garanzia)
[15].

Il
meccanismo stesso della proposta di devoluzione conferma la conclusione
raggiunta: che altro può significare qualificare come esclusiva la potestà
legislativa regionale (per non parlare della circostanza che verremmo ad avere
due categorie di materie di competenza esclusiva, quelle espressamente
individuate e quelle residualmente spettanti alle Regioni in quanto non espressamente
riservate, in tutto o soltanto per i principi fondamentali, alla legislazione
dello Stato)
[16]se non la volontà di derogare, in tali materie, al catalogo delle attribuzioni
contenuto nel secondo e nel terzo comma dell’art. 117, mettendo nel contempo in
un angolo, o comunque indebolendo fortemente, quel pur consolidato orientamento
della giurisprudenza costituzionale secondo cui alcune delle
voci del
secondo comma – la lettera
m), anzitutto costituirebbero non vere e
proprie materie, ma competenze trasversali idonee a limitare ogni tipo di
attribuzione regionale
[17]?
Non vale, a scongiurare tale conclusione, una lettura
debole della
qualificazione di esclusiva, insuscettibile cioè di ostacolare l’espansione
delle clausole trasversali del secondo comma: se è vero infatti che risolvere
tutte le competenze residuali in esclusive significa ammettere anche in esse
l’incidenza delle suddette competenze statali trasversali (pena l’inutilità
delle medesime)
[18],
è altresì vero che proprio la individuazione espressa delle materie esclusive
varrebbe a differenziarle dalle restanti residuali e a rafforzare una loro
lettura come clausole derogatorie rispetto a quelle trasversali. Una siffatta
lettura debole della qualificazione come esclusiva delle competenze legislative
regionali di cui al comma 4 sarebbe in realtà una lettura abrogativa della
medesima, pertanto in contrasto con i normali canoni interpretativi.

In
altre parole: il progetto di devoluzione sembra interpretabile come la volontà
di ritagliare una competenza regionale non condizionata né dalle materie di
competenza esclusiva statale, né da quelle di competenza concorrente. Una
competenza esclusiva, cioè inibente a un legislatore diverso di intervenire nel
campo materiale oggetto di quell'attributo e pertanto di intuitiva
problematicità in tutti quei settori (sanità e istruzione tra i primi) nei
quali si è in presenza di intersecazione di competenze esclusive statali,
concorrenti e residuali regionali.

In
campo sanitario, a meno di non ammettere l'incredibile, cioè che l'assistenza
sanitaria non abbia nulla a che vedere con la tutela della salute o con i
livelli essenziali di assistenza sanitaria,
[19]assegnare la materia dell'assistenza in capo alle Regioni, per di più come
competenza esclusiva – ma il problema ci sarebbe anche se la competenza fosse
residuale – aprirebbe il campo a contestazioni quotidiane. Non soltanto allora
non vi sarebbe alcuna seria garanzia che la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute da assicurare
su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett.
m)), o la
determinazione delle norme generali per la tutela della salute (art. 117, comma
2, nuova lett.
m-bis)) resistano in futuro all’esercizio della potestà
regionale esclusiva nel campo dell’«assistenza e dell’organizzazione sanitaria»
(
rectius, sanitarie!)
[20],
ma proprio lo spostamento della competenza in tema di tutela della salute
dall’elenco delle materie di legislazione concorrente a quello delle materie di
competenza esclusiva statale viene a confermare tale preoccupazione. Lo stesso
legislatore di revisione ha infatti avvertito il problema insito nella
qualificazione come esclusiva delle competenze regionali in materia di
assistenza e di organizzazione sanitarie e ha pertanto valutato di bilanciarle
con un’altrettanto esclusiva competenza statale sulle norme generali per la
tutela della salute: l’unico effetto reale di siffatto
recupero statale
di competenza sta però nel ridare al ministero e alla burocrazia ministeriale
un potere regolamentare in materia sanitaria al di fuori dell’assistenza e
dell’organizzazione, senza peraltro validamente bilanciare la competenza
esclusiva regionale in tali materie
[21].

Né
varrebbe osservare che da sempre le Regioni a statuto speciale hanno goduto anche
di potestà legislative esclusive. A parte che essa non è stata così qualificata
dagli statuti (salvo quello siciliano, non casualmente entrato in vigore prima
della Costituzione), ma dalla dottrina, si è trattato di una competenza del
tutto diversa rispetto a quella che il progetto di revisione intende fondare,
in quanto circoscritta da una serie di penetranti limiti – tuttora in parte
esistenti –, tra cui le norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Devoluzione e Servizio sanitario nazionale

La
seconda obiezione a quanto qui sostenuto muove dalla già più volte ricordata
lettera
m-bis) e dalla riconduzione delle norme generali per la tutela
della salute alla competenza esclusiva statale. Si è già visto più sopra perché
tale clausola appaia scarsamente idonea ad attenuare gli effetti dirompenti
dell’esclusività statale in materia sia di assistenza sanitaria, sia di
organizzazione sanitaria. Si tratta ora di approfondire la questione,
interrogandoci sul significato e sugli effetti del passaggio dai principi
fondamentali della competenza concorrente alle norme generali della competenza
esclusiva.

Ove
si provassero ad applicare alla materia sanitaria gli orientamenti
giurisprudenziali e le elaborazioni dottrinali emersi in questi anni in tema di
istruzione (materia che, dopo la revisione del 2001, è assegnata alle Regioni
come legislazione concorrente con il limite, oltre che dei principi
fondamentali statali, delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali di competenza esclusiva statale, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, e che dunque presenta punti di contatto con quella sanitaria), si
potrebbe sostenere che l’ambito proprio di pertinenza regionale starebbe nella
programmazione dei servizi e nell’assetto organizzativo delle strutture, mentre
le norme generali statali avrebbero il compito di garantire criteri
insopprimibili di uniformità nell’ambito di un sistema nazionale unitario
[22].
Si potrebbe cioè concludere che la garanzia del mantenimento del Servizio
sanitario nazionale starebbe non tanto nella clausola dei livelli essenziali,
ma nell’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva sulle suddette norme
generali.

Il
ragionamento implicito nell’obiezione è suggestivo (e non è da escludere che
abbia potuto ispirare alcuni fra i proponenti parlamentari della lettera
m-bis)),
ma di scarsa operatività concreta. Una Regione intenzionata a
fuoriuscire
dal Servizio sanitario nazionale potrebbe infatti non tanto discutere la
competenza statale a disegnarlo, ma più semplicemente in futuro utilizzare la
propria competenza esclusiva in materia sia di assistenza sia di organizzazione
per agire contemporaneamente su due fronti: da un lato, come si è avuto modo di
accennare nel secondo paragrafo, interpretando come minimi i livelli
essenziali, dall’altro riorganizzando il proprio Servizio sanitario regionale
con forme e modalità incompatibili, o meno compatibili, con il S. s. n. e
invece funzionali al diverso assetto preconizzato. Sotto entrambi i profili,
sarebbe arduo sostenere che, a fronte di siffatto esercizio di competenza
esclusiva, le clausole delle lettere
m) e
m-bis) del secondo
comma dell’art. 117 possano costituire un insormontabile ostacolo.

Per
quanto attiene in particolare ai profili organizzativi, non va poi dimenticato
che, almeno a partire dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni dell’8
agosto 2001 (poi seguito da un'apposita disposizione legislativa derivante dal
decreto-legge n. 347 del 2001, convertito dalla legge n. 405 dello stesso anno,
che ha affidato le sperimentazioni gestionali e lo scorporo delle aziende
ospedaliere alla sola competenza regionale, sottraendo tali oggetti alla
potestà legislativa concorrente)
[23], la materia organizzativa è assegnata alla competenza
regionale, all’interno dei principi di fondo del sistema. In quel momento, la legge
costituzionale di riforma del Titolo V e la legge di conversione del
decreto-legge n. 347 correvano in parallelo e quindi non potevano incontrarsi
di più. La tecnica legislativa impiegata in sede di legislazione ordinaria fu
discutibile perché veniva affermato che «Non costituiscono principi
fondamentali le materie di cui (...)», ma il risultato politico e giuridico
venne ottenuto ed è stato comunemente accettato. Sotto questo profilo, mi pare
abbastanza consolidato pensare che ci possa essere, purché non esclusiva, cioè,
in concreto, purché inserita in un Servizio sanitario nazionale, che da tanti
anni significa il complesso dei Servizi sanitari regionali (art. 1 d.lgs. n.
502/1999, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 229/1999), una competenza
regionale in materia di organizzazione sanitaria, da esercitarsi secondo moduli
di leale collaborazione e cooperazione
[24].
È dunque molto difficile, anche in questo caso, una lettura
debole della
clausola dell’esclusività della competenza sull’organizzazione sanitaria, posto
che tale lettura significherebbe la fotografia della situazione attuale, in
contrasto con lo spirito e la lettera della
devolution.

Nella
retrocessione dal terzo al secondo comma della competenza in tema di tutela
della salute probabilmente ha giocato la diffusa, ancorché sbrigativa,
considerazione della legislazione concorrente quale responsabile della
sovrapposizione delle competenze e fonte di eccessivo contenzioso
costituzionale (parte della dottrina costituzionalistica italiana del resto non
ha mai nascosto la propria preferenza verso il modello tedesco di legislazione
concorrente e talora, in questi anni, ha cercato, anche brillantemente, di
leggere la revisione costituzionale del 2001 alla luce di quel modello)
[25].
Basta però scorrere l’elenco delle questioni di legittimità costituzionale in
via principale pendenti davanti il giudice costituzionale (oltre che
considerare che è stata sufficiente una piccola svolta del
Bundesverfassungsgericht
per provocare un netto aumento del contenzioso costituzionale, prova che esso è
funzione più degli orientamenti del giudice, che delle tecniche di riparto
delle competenze) per accorgersi che la maggior parte fra esse trae origine da
controversie aventi per oggetto competenze esclusive statali e competenze
residuali regionali. In realtà, la soluzione italiana si è dimostrata, nel
tempo, dotata di quelle caratteristiche di duttilità che paiono conferenti a un
sistema nel quale la compresenza di più livelli di governo
forti rende
indispensabile che essi esercitino le loro funzioni secondo i principi di leale
collaborazione e di sussidiarietà (come, non senza qualche buona ragione, si
vorrebbe formalizzare nell’art. 114 Cost.), la cui tenuta istituzionale proprio
il meccanismo del concorso vincolato di fonti è valso a testare e,
nell’insieme, a validare. Per contro, la soluzione della
devolution di
affiancare alla competenza esclusiva regionale un’altrettanto esclusiva
competenza statale in tema di norme generale sulla tutela della salute (cui si
aggiunge la già esistente competenza esclusiva in tema di livelli essenziali)
introduce una tensione difficilmente risolvibile in via argomentativa
all’interno dello stesso articolo della Costituzione. Due (o tre) esclusività
nello stesso campo materiale finirebbero o per elidersi o per sommarsi: quale
che sia l’esito, il risultato di sistema non promette bene ...

L’obiettivo
reale della revisione costituzionale in sanità non sembra allora tanto il
rafforzamento delle potestà regionali, ma il mutamento dei principi di fondo
del sistema sanitario italiano, attraverso il decentramento a singole Regioni
del compito di
provocare, se non
picconare, il Servizio sanitario
nazionale (evidentemente sulla base della convinzione di non poterlo con
efficacia attaccare frontalmente, stante il suo radicamento nella coscienza dei
cittadini)
[26]e di ridurre le garanzie di uno dei più importanti diritti sociali garantiti
dalla Costituzione italiana. Operazione che naturalmente desta perplessità
[27],
anche in forza della circostanza che sembra mancare un trasparente dibattito
sugli scenari del sistema sanitario a livello di opinione pubblica e sulle
conseguenze di una così incisiva modificazione del suo assetto per quanto
attiene al profilo sostanziale del diritto alla salute. Con buona pace di
quanti continuano a pensare che la revisione costituzionale che va sotto il
nome di devoluzione si occupi soltanto della seconda parte della Costituzione,
dalle considerazioni che precedono dovrebbe essere emerso abbastanza
chiaramente che le conseguenze della devoluzione vanno a incidere profondamente
sullo stesso diritto alla salute e sulle sue determinazioni concrete. Il che
non può evidentemente accadere senza una pubblica discussione nazionale sul
tema.

Potrà
il prossimo referendum costituzionale essere occasione propizia per una ripresa
su vasta scala di una reale discussione sull’argomento? Non spetta allo
studioso dare una risposta. Certo, sarebbe un modo per ricuperare e aggiornare,
quasi trent’anni dopo, le coordinate del dibattito che portò allo spirito e
alla lettera di quella importante e condivisa legge di attuazione
costituzionale, dalla quale questo scritto, non a caso, ha preso le mosse, che
fu la l. 23 dicembre 1978, n. 833.

Se
nel nostro Paese si riuscisse o si ritornasse ad avere maggiore gusto e
passione per la propria carta costituzionale e per la propria storia
costituzionale, oltre che equilibrato rispetto per le istituzioni di garanzia
disegnate dalla Costituzione (passione e rispetto che sono condizioni non
eludibili per una normalità istituzionale)
[28],
allora anche la discussione sugli assetti del sistema sanitario diventerebbe al
tempo stesso più ampia e più semplice, in quanto discussione non sui principi e
sui valori del Servizio sanitario nazionale, ma sulle modalità migliori per
realizzarli e perseguirli.
renato.balduzzi@unige.it
[1]
Su cui v. R. BALDUZZI, Devolution e riforma della sanità, in “Coscienza”, n. 1/2004, p. 16.
[3]
F. MERUSI, Introduzione, in ID. (a cura di), Unità sanitarie e
istituzioni, il Mulino, Bologna 1982, p. 16; sul punto v. anche R.
BALDUZZI, Il Servizio sanitario nazionale tra razionalizzazione delle
strutture e assestamento normativo (riflessioni sulla legge 30 novembre 1998,
n. 419), in “Quaderni regionali”, 1998, pp. 948 ss.
[4] Com’è noto, la versione finale della cosiddetta devolution consiste
nella sostituzione dell’attuale comma 4 dell’art. 117 («Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato») con il seguente: «Spetta alle Regioni la
potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e
organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti
scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale».
[5]
In generale sul punto v. L. VANDELLI, Devolution e altre storie. Paradossi,
ambiguità e rischi di un progetto politico, il Mulino, Bologna 2002.
[6] Riprendendo, parzialmente, la formula dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 19 giugno
1999, n. 229.
[7]
Per la riaffermazione di tale approccio v. A. MATTIONI, A favore o contro la
devoluzione? Le oscillazioni del pendolo tra esigenze di autonomia ed esigenze
di uniformità, in “Politiche sanitarie”, 2003, pp. 3-4.
[8] Cosiddetta riforma–ter, o riforma–quater, a seconda che si
considerino compresi nell’unica riforma–bis i due pur diversissimi d.
lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517: per considerazioni sul
punto v. R. BALDUZZI, Le “sperimentazioni gestionali” tra devoluzione di
competenze e fuoriuscita dal sistema, in “Quaderni regionali”, 2004, p.
534.
[9]
Su cui v. per tutti D. MORANA, La salute nella costituzione italiana. Profili
sistematici, Giuffrè, Milano 2002, pp. 97 ss.; R. BALDUZZI, Considerazioni
di sintesi, in ID. (a cura di), La sanità italiana tra livelli
essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution,
Giuffrè, Milano 2004, pp. 391 ss.; ID., voce Diritto alla salute, in Dizionario
di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Giuffrè, Milano 2006 (in corso
di pubbl.).
[10]
Per ulteriori considerazioni sul punto v. R. BALDUZZI, Note sul federalismo
e sull’autonomismo eurocompatibili con particolare riferimento alle
problematiche sanitarie, in “Politiche sanitarie”, 2003, pp. 121 ss.
[11]
Sulla distinzione v. R. BALDUZZI, I livelli essenziali nel settore della
sanità, in G. BERTI – G.C. DE MARTIN, Le garanzie di effettività dei
diritti nei sistemi policentrici, Giuffrè, Milano 2003, pp. 245-261.
[12]
La svolta è commentata lucidamente da B. PEZZINI, Ventuno modelli
sanitari? Quanta disuguaglianza possiamo accettare (e quanta diseguaglianza
riusciamo a vedere). Il cosiddetto modello lombardo, in R. BALDUZZI (a cura
di), I Servizi sanitari regionali tra autonomia e coerenze di sistema,
Giuffrè, Milano 2005, pp. 399 ss.
[13] Lo strumento dei tetti finanziari precostituiti,
proprio perché soltanto finanziari, oltre a non risolvere il problema del deficit
crescente, tende probabilmente ad assicurare una soluzione di fuoriuscita
di sistema, che affidi la copertura dei livelli essenziali di assistenza a
fondi sostitutivi: così facendo, però, il modello entra in una crisi interna di
difficile soluzione, posto che, in primo luogo, vengono a mancare incentivi a
far valere il vincolo dell’appropriatezza (già potenzialmente indebolito, non
soltanto in Lombardia, dalla centralità della produzione dei servizi, il
cosiddetto fatturato!) e, in secondo luogo, si apre la via a utilizzazioni
improprie di strumenti e istituti pensati per scopi diversi (l’esempio più noto
è la cosiddetta attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti del
ruolo sanitario).
[14]
Atto Senato, XIV leg., n. 2544; Atto Camera, XIV leg., n. 4862.
[15]
F. TARONI, Livelli essenziali di assistenza, ipotesi “federali” e futuro del
Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI (a cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto
di devolution, cit., pp. 343-344.
[16] È stato sostenuto (da S. MANGIAMELI, Prime considerazioni sulla tecnica del
riparto delle competenze legislative nel nuovo disegno di legge costituzionale
di revisione del Titolo V, in “Forum di Quaderni costituzionali”,
25.5.2003, www.forumcostituzionale.it
e da A. D’ATENA, La nuova riforma del titolo V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizione, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/20050516_roma/datena.html
che
l’elencazione non sarebbe inutile, nonostante la presenza della clausola
residuale, perché rappresenterebbe «un’assicurazione sulla vita in favore delle
materie elencate», che non potranno più perdere consistenza di materia
autonoma. L’osservazione è indubbiamente acuta e pertinente, anche se a rigore
calza soltanto per la polizia amministrativa regionale, posto che le altre materie espressamente devolute sono porzioni di materie già contenute (si vedano le
competenze concernenti la sanità e l’istruzione) oppure fatte salve dal secondo
e/o dal terzo comma (come è il caso della polizia amministrativa locale):
proprio questo ritaglio di competenze è però problematico, perché le competenze
in tema di istruzione e sanità non paiono avere autonomia concettuale rispetto
alle più generali materie dell’istruzione e della tutela della salute.
[17]
A partire dalla sent. n. 282 del 2002.
[18] Così A. D’ATENA, La nuova riforma del titolo V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizione, cit., p. 5.
[19]
Cfr. L. CUOCOLO, Tutela della salute e devolution: fantasia e realtà
in dieci (più una) considerazioni, in R. BALDUZZI (a cura di), I Servizi
sanitari regionali tra autonomia e coerenze di sistema, cit., pp. 631 ss.
[20] Per quanto letteralmente la locuzione «assistenza e organizzazione sanitaria»
non consenta di concordare il termine «assistenza» con l’aggettivo «sanitaria»
(e pertanto possa indurre a riferirlo alla diversa materia dell’assistenza
cosiddetta sociale). Anche la lettura a contrariis della seconda parte
della lettera m-bis), che assegna alla competenza esclusiva statale la
materia della «sicurezza e qualità alimentari», porta a valutare negativamente
la tecnica formale della clausola in oggetto.
[21] Né varrebbe obiettare che, così ragionando, finirebbero per essere inutili le
competenze trasversali statali del secondo comma, in quanto non potrebbero
incidere sulle competenze esclusive regionali ai sensi del quarto comma (ma
soltanto sulle concorrenti, dove però opererebbero le leggi cornice: in tal
senso A. D’ATENA, La riforma del regionalismo riformato. A proposito del
testo licenziato dal Senato il 25 marzo 2004, in Iustitia,
2004, pp. 413 ss.). Invero tali clausole soltanto per le competenze esclusive
espressamente nominate avrebbero tale effetto: per le innominate, la sfera
esclusiva si potrebbe espandere soltanto al di fuori dell’espansione della
competenza statale.
[22]
G.C. DE MARTIN e altri, Istruzione e formazione, in V. CERULLI IRELLI – C. PINELLI (a cura di), Verso il federalismo. Normazione e amministrazione
nella riforma del Titolo V della Costituzione, Bologna, il Mulino,
2004, p. 158; A. POGGI, La legislazione regionale sull’istruzione dopo la
revisione del Titolo V, in “Le Regioni”, 2005, p. 936; ID., Principi
fondamentali e norme generali in materia di istruzione in due sentenze della
Corte. Un’occasione mancata per chiarire i confini delle sfere di competenza
legislativa dello Stato e delle Regioni, ivi, pp. 952-3.
[23]
R. BALDUZZI, Le “sperimentazioni gestionali” tra devoluzione di competenze e
fuoriuscita dal sistema, cit., pp. 529 ss.
[24] Così come vanno esercitate le stesse competenze esclusive statali in tema di
livelli essenziali di assistenza: si veda il d.p.c.m. 29 novembre 2001 sui
cosiddetti l.e.a., adottato d’intesa e previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, secondo un procedimento apprezzato in più occasioni dalla stessa
Corte Costituzionale (sentt. n. 88 del 2003 e, di recente, 134 del 2006).
[25]
V. indicazioni in R. BALDUZZI, Cinque anni di legislazione sanitaria
decentrata: varietà e coesione di un sistema nazional-regionale, in “Le
Regioni”, 2005, p. 730.
[26] Un esempio di ritocco peggiorativo apparentemente
anodino, in realtà pesantemente incidente sul funzionamento del sistema è la normetta approvata recentemente dalle Camere all’interno della legge sugli Ordini
professionali sanitari (l. 24 gennaio 2006, n. 43) e consistente
nell’equiparare ai requisiti di professionalità dirigenziale per essere
nominati direttori generali di aziende sanitarie l’espletamento di mandato
parlamentare o di consigliere regionale: sul punto v. il mio I nemici
distratti dell’aziendalizzazione, in “Il bisturi”, 27 marzo 2006, n. 6, p.
4.
[27] Perplessità che non diminuiscono ove ci si addentri a esaminare le recenti
proposte di modificazione a livello di legislazione ordinaria, caratterizzate
dalla dichiarata intenzione di correggere alcuni disfunzioni del sistema senza
stravolgerne i connotati. Se si prende in esame il recentissimo d.d.l. in tema
di dirigenza sanitaria e di cosiddetto governo clinico, si può constatare come
da esso, sotto le dimesse vesti di un riequilibrio delle attribuzioni
concernenti appunto il governo clinico a favore di quelli che un tempo si
chiamavano i primari (oggi dirigenti sanitari responsabili di struttura
complessa, o direttori), traspaia un ridimensionamento drastico sia della
regionalizzazione, sia dell’aziendalizzazione. Due considerazioni si impongono:
in primo luogo, sembra tutt’altro che pacifica, sia a costituzione vigente, sia
(a maggior ragione) nella prospettiva della sua revisione in senso
ulteriormente devolutivo, la competenza statale in ordine alla
disciplina di tali oggetti; in secondo luogo, non appare chiaro se tali
modificazioni si iscrivano dentro un orientamento volto a mantenere i principi
e i valori, nonché i tratti essenziali del Servizio sanitario nazionale quali
quelli costruiti a partire dalla legge n. 833, ovvero a modificarli
radicalmente.
[28] Non è questa la sede per approfondire il legame tra
le diverse parti della maxi-riforma costituzionale: mi limito a segnalare che
la verticalizzazione in capo al nuovo principe-premier, la confusione delle
competenze, la farraginosità del procedimento legislativo, la riduzione delle
garanzie e la decostruzione dei sistemi nazionali di tutela della salute e di
istruzione sembrano far parte di un disegno, certamente pieno di contraddizioni
e di oscurità, ma a suo modo coerente e unitario, tendente a modificare
profondamente la qualità della nostra democrazia costituzionale e il suo
assunto solidaristico ed equilibrato: rinvio al mio Costituzione e politica:
la questione delle regole, in “Coscienza”, n. 1-2/2006, pp. 28 ss.