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Gaetano Filangieri.
Dalle libertà alla costituzione

Antonio Trampus
Articolo pubblicato nella sezione "Libertà e democrazia nella cultura politico-giuridica italiana tra ’700 e ’800"

A voler ripercorrere le pagine della Scienza della legislazione (7 tomi, 1780-1791), l’opera maggiore dell’illuminista napoletano, per voler rintracciare le occorrenze delle parole libertà e democrazia, il materiale non pare certamente mancare. Non meno di duecento sono le ricorrenze della parola libertà, che viene declinata nei lemmi che più rappresentano l’orizzonte del dibattito politico e costituzionale europeo degli anni Ottanta del Settecento: libertà civile, libertà dalla legge, libertà dell’uomo e degli uomini, libertà del cittadino e del popolo, libertà della nazione, della repubblica, libertà pubblica e privata, libertà naturale e personale, libertà nel commercio, dell’accusa e di stampa (Filangieri 1780 [2004], vol. VII). Eppure a Filangieri, così attento a fare i conti con la tradizione del giusnaturalismo, così attento alle vicende d’oltre Oceano dove stavano nascendo gli Stati Uniti d’America, un particolare tipo di libertà interessava: la


libertà politica, che rassicura tutte le classi, tutte le condizioni, tutti gli ordini della società civile, che mette un freno al magistrato, che dà al più debole cittadino l’aggregato di tutte le forze della nazione; questa voce, che dice al potente «tu sei schiavo della legge» e che ricorda al ricco che il povero gli è uguale; questa forza, che equilibra sempre nelle azioni dell’uomo l’interesse che egli potrebbe avere nel violare la legge coll’interesse che ha nell’osservarla (Filangieri 2004 [1780], I, p. 31).


Una libertà, precisava, che non può che essere il risultato delle leggi criminali, cioè di una giusta legislazione penale.
Assai meno ricorrente, invece, la parola democrazia, presente una ventina di volte fra tutti i sette tomi. Non perché non ritenesse la democrazia una buona forma di governo, ma perché, coerentemente con la cultura del tempo, considerava il concetto ancora confuso tra il mito della perfetta democrazia degli antichi, le ambiguità della democrazia nei governi misti, l’incertezza della forma che avrebbe potuto assumere attraverso l’idea della rappresentanza nelle colonie americane. Meglio scrivere, allora, di governi liberi e popolari, contrapposti alla tirannia e all’aristocrazia, provando a definirne i caratteri fondamentali:


La prima legge dunque che protegge, dirige e rende utile l’amore del potere ne’ governi liberi e popolari, è quella che lascia al popolo intero la scelta di coloro a’ quali egli deve confidare qualche porzione della sua autorità. La seconda è quella che dà ad ogni cittadino il dritto di poter pervenire alle prime cariche dello Stato, purché per qualche delitto, che la legge deve esprimere, non ne sia escluso. La necessità di questa legge è da per se stessa evidente. Essa non è altro che un risultato degli antecedenti princìpi. Se ogni cittadino serve la sua patria a misura de’ benefici che in ricompensa questa gli offre; se l’amor del potere è l’unico oggetto di queste speranze; se finalmente i diversi gradi d’autorità, che si possono conferire ad un cittadino, sono la sola moneta, colla quale egli vuol esser pagato de’ suoi meriti, supposto tutto questo, non vi vuol molto a vedere che, subito che una porzione de’ cittadini viene in tutto o in parte esclusa da questo diritto, la repubblica si vedrà divisa in due classi, in coloro che non hanno alcuno o picciolo interesse nel bene della patria, ed in coloro che hanno tutto l’interesse nel servirla (Filangieri 2004 [1780], I, p. 130).


La democrazia si ha, per Filangieri, in presenza di un governo libero e popolare, nel quale è il popolo nel suo insieme e non per ceti o per classi e non in vista di un premio a servire la patria. La democrazia, in questo senso, coincide con la repubblica nel significato di res publica, senza che ciò implichi necessariamente una scelta di campo tra forma di Stato monarchica e repubblicana.


Un illuminista alla corte del re di Napoli

Non avrebbe potuto fare questa scelta di campo neppure personalmente, Gaetano Filangieri. Nato a Napoli il 22 agosto 1753, proveniva da una delle famiglie più antiche della nobiltà partenopea poiché il padre Cesare, principe di Arianello e sposato a Marianna Montalto, dei duchi di Fragnito, era profondamente inserito nel contesto della società di Antico Regime. Suo zio, poi, era l’arcivescovo Serafino Filangieri, più tardi insediato nella cattedra vescovile di Palermo. A cinque anni il piccolo Gaetano era già divenuto alfiere del reggimento Abruzzo Ultra e a sette di quello del Principato Ultra. Nel 1768, poco più che quattordicenne, era stato promosso sottotenente del reggimento di fanteria del Sannio. La sua educazione si era svolta, come per tutte le famiglie nobili, privatamente e fino al 1777, sotto la guida di Luca Nicola De Luca, più tardi vescovo di Muro in Basilicata. Era un giovane perfettamente inserito nella società della corte di Napoli, dove serviva in qualità di maggiordomo di settimana e di gentiluomo di camera, quando già andava scrivendo i primi due volumi di quella che sarebbe divenuto il suo capolavoro, la Scienza della legislazione. Ancora a corte conobbe la giovane nobile ungherese, Carolina Frendel, giunta per ordine di Maria Teresa come governante della nipotina figlia secondogenita della regina Maria Carolina (cfr. Chiosi 1992, pp. 135-138; Ruggiero 1999, pp. 261-288).
Tuttavia, proprio l’ambiente della corte gli consentì e favorì le prime prove letterarie e pare che, sedicenne, avesse già scritto un saggio sull’educazione in lingua latina. Nel 1772 si era recato, assieme a Luca Nicola De Luca, a Palermo per approfondire gli studi nella città retta dallo zio arcivescovo e lì aveva conosciuto l’abate cremonese Isidoro Bianchi, col quale sarebbe rimasto poi in contatto e che sarebbe divenuto uno dei suoi primi mentori ed estimatori. A quegli anni risalgono anche, secondo alcune testimonianze, alcune sue esperienze pubbliche di scrittore e di pensatore politico, in particolare sul tema della legislazione attraverso un’opera, andata perduta, intitolata La morale dei legislatori, di cui diede notizia Isidoro Bianchi nelle Notizie de’ Letterati di Palermo (cfr. Lo Sardo 1999, pp. 179-184). Non è difficile immaginare - anche se mancano testimonianze dirette al riguardo - che proprio la frequentazione di Isidoro Bianchi, noto esponente della muratoria e già affiliato alle logge di rito inglese, lo avvicinasse al linguaggio tipico della massoneria settecentesca in tema di libertà, fratellanza e repubblicanesimo.
Nel 1774, rientrato a Napoli, Filangieri pubblicava la sua prima opera a stampa, un commento alla legge del 24 settembre 1774 sulla riforma dell’amministrazione della giustizia. Il giovane filosofo interveniva in sostegno dell’obbligo della motivazione delle sentenze, aprendo la sua operetta con una lunga dedica al ministro Bernardo Tanucci. Il suo ragionamento si muoveva già all’insegna dell’idea di una libertà conquistata o da conquistare e ruotava attorno a due principi fondamentali: il primo secondo il quale l’arbitrio giurisprudenziale era incompatibile con la libertà civile, l’altro secondo il quale esso è contrario pure all’essenza della libertà sociale. Questa declinazione delle libertà veniva suffragata dalla storia, perché secondo Filangieri ogniqualvolta nel tempo si era manifestato un conflitto fra le istituzioni e la pubblica opinione, la libertà era nata da una riforma dell’amministrazione della giustizia, come insegnavano le vicende di Atene e della Roma imperiale. Per impedire questi conflitti e soprattutto l’arbitrio giurisprudenziale, la libertà civile e la libertà sociale dovevano essere riaffermate attraverso il primato della legge, il principio della separazione dei poteri, la distinzione fra il legislativo e il giudiziario, la riduzione della durata dei processi e la riduzione dei motivi di annullamento delle sentenze (cfr. Cotta 1954, pp. 20-24; Galdi 2016, pp. 9-12). Tutto ciò si poteva raggiungere, a suo parere, attraverso l’introduzione della figura di un censore delle leggi, una sorta di sindacato di costituzionalità (tema riemerso poi nella Scienza della legislazione e ripreso nel progetto di costituzione per la Repubblica napoletana da un grande amico di Filangieri, Francesco Mario Pagano). Un giudizio di legittimità della legge rispetto ai princìpi fondamentali dell’ordinamento come garanzia di libertà e l’idea della irretroattività della legge civile e penale sancivano il sistema che già andava delineandosi con questo primo scritto (cfr. Ferrone 2003, pp. 225-247; Trampus 2009, pp. 205-230).


Libertà e costituzione

Molti di questi temi si ritrovano nel primo volume della Scienza della legislazione, apparsa a partire dal 1780. L’opera conobbe in realtà una lunga gestazione e una prima fase si può far risalire al perduto scritto Della morale dei legislatori (1771) il cui riassunto, noto come abbiamo visto attraverso Isidoro Bianchi, presenta numerose e interessanti analogie con il Piano ragionato dell’opera premesso poi alla Scienza. Fra il 1771 e il 1780 si inseriscono poi altre fasi della stesura. Una è documentata dalle ricordate Riflessioni politiche del 1774. Un confronto fra il capitolo dedicato in quel testo alle origini e alle funzioni della censura delle leggi con il primo tomo della Scienza dimostra chiaramente come il testo del 1774 venisse quasi letteralmente riutilizzato sei anni più tardi (cfr. Filangieri 1774, pp. 78-82; Alvazzi Del Frate 2007, pp. 237-260). Un’altra fase dell’elaborazione della Scienza è documentata dal progetto pubblicato dallo stesso Filangieri con il titolo La morale pubblica nel numero 23 delle Novelle Letterarie di Firenze del 9 giugno 1775. Vi presentava il sommario di un’opera progettata in due parti, la prima dedicata alla morale dei legislatori e la seconda alla morale degli stati, per complessivi sei libri. Rispetto a quattro anni prima l’orizzonte dell’autore si allargava significativamente e il giovane intellettuale napoletano dimostrava di voler abbandonare il terreno della polemica antirousseauiana per dimostrarsi più sensibile alla dimensione universalizzante dei problemi politici, alle grandi questioni connesse alla libertà economica e al dibattito sulla ricchezza e sulla disuguaglianza delle nazioni considerate come motore del loro agire politico (cfr. Berti 2003, pp. 21-36; Pecora 2007, pp. 7-112).
Composta da cinque tomi, suddivisi in otto volumetti, la Scienza apparve quindi a partire dal 1780 e rimase incompiuta con la morte dell’autore; l’ultimo volume apparve infatti postumo nel 1791. Comprende un primo tomo dedicato ai Principi generali della scienza legislativa, il secondo alle Leggi politiche ed economiche, il terzo alle Leggi criminali. La procedura, il quarto alle Leggi criminali: dei delitti e delle pene, il quinto alle Leggi che riguardano l’educazione, i costumi e l’opinione pubblica, il quinto alle Leggi che riguardano la religione. Il sesto, dedicato alle leggi relative alla proprietà rimase abbozzato soltanto al sommario e il settimo, dedicato alle leggi sulla famiglia, non venne mai scritto. Conosciamo nel dettaglio le fasi dell’elaborazione del testo, perché Filangieri consegnò alla censura napoletana i manoscritti dei due primi volumi il 29 maggio 1780. Dall’estate del 1780 la pubblicazione dei successivi tomi proseguì con impressionante velocità: nel 1783 apparve il terzo libro, diviso in due volumi; nel 1785 il quarto libro, suddiviso in tre volumi (cfr. Trampus 2005b, pp. 359-364).
Nel frattempo, Filangieri si era sposato e, nell’estate del 1783, chiese ed ottenne la dispensa dal servizio di corte e si trasferì con la moglie a Cava dei Tirreni, poco lontano da Napoli, per dedicarsi interamente alla scrittura e alla famiglia. Tra l’estate e l’ottobre 1783 pubblicò anche il terzo e il quarto tomo della Scienza della legislazione, con l’aiuto redazionale di un giovane amico, Donato Tommasi, poi divenuto un protagonista del governo borbonico della Sicilia e animatore del dibattito costituzionale della Restaurazione. Mentre continuava nel suo ritiro a Cava e nella stesura dei successivi volumi, e già giungevano le prime condanne dell’opera da parte dell’Inquisizione (6 dicembre 1784), nacquero a Filangieri i figli. Nel soggiorno di Cava e a Napoli iniziarono a presentarsi anche viaggiatori provenienti dal centro Europa: da Friedrich Johann Lorenz Meyer a Johann Heinrich Bartels e soprattutto Friedrich Münter e Johann Wolfgang Goethe, che conobbe Filangieri nel marzo 1787 e ne lasciò una vivace descrizione nell’Italienische Reise.
La corte di Napoli, tuttavia, non rimaneva lontana dall’orizzonte di Filangieri, protetto e apprezzato dal sovrano stesso. Promosso a tenente di fanteria nel 1783, venne nominato capitano nel 1785 e il 23 marzo 1787 venne nominato membro del Supremo consiglio delle finanze, facendo ritorno a Napoli, dove si impegnò attivamente nella riforma economica, in particolare cercando di abolire il monopolio del Tavoliere di Puglia, su cui stese un parere pubblicato postumo.
I volumi della Scienza della legislazione che Filangieri pubblicò in vita (sarebbe morto di lì a poco, nel 1788) rivelano un’opera complessa ed articolata, ricca di rimandi interni, concepita come un’analisi sistematica dei princìpi e delle regole, naturali ed artificiali, che governano la politica e la scienza legislativa e che l’illuminista napoletano avrebbe poi voluto far seguire da una Scienza delle scienze. In realtà, il primo volume della Scienza della legislazione ha quasi un carattere autonomo, è il frutto di una più lunga elaborazione, è di carattere generale e programmatico e rappresenta quindi una sorta di breve trattato costituzionale. Sullo sfondo vi sono le opere dei maggiori pensatori del XVIII secolo, primo fra tutti Montesquieu, ma il loro utilizzo assolve ad uno scopo essenzialmente retorico: l’obiettivo di Filangieri è piuttosto quello di mettere in luce contraddizioni, punti oscuri e le conseguenze non tratte dagli autori che lo avevano preceduto. La riflessione sulle regole generali della scienza legislativa parte da una considerazione generale sulla crisi del tardo Settecento e da una rivendicazione delle libertà: la constatazione che i governi e le sorti delle nazioni europee erano in mano a pochi spingeva a contrapporre ad essi una forte coscienza ugualitaria basata su una profonda riforma degli assetti economici, giuridici (nel campo penale soprattutto), educativi e religiosi (cfr. Berti 2003, pp. 163-169). L’intero progetto doveva essere realizzato, secondo Filangieri, tenendo costantemente presente l’idea del primato della legge, della sua generalità e astrattezza e della necessità che i nuovi princìpi così delineati confluissero, così come era avvenuto nelle colonie americane, in un piccolo codice di legge fondamentali, sulla cui corretta esecuzione avrebbe dovuto vigilare una nuova magistratura della censura delle leggi. Solo allora i popoli d’Europa avrebbero raggiunto la coscienza della propria libertà e l’avrebbero rivendicata dinanzi ai loro governanti abbattendo, con una “pacifica rivoluzione”, ogni forma di dispotismo.
La Scienza della legislazione non presenta né discute quindi un modello di democrazia ma offre una riflessione sulle libertà, antiche e moderne, perdute e attuali. Una riflessione di Filangieri sulla democrazia dei moderni si può ricavare però dalla passione e dalla speranza con cui guardava ai nascenti Stati Uniti d’America, al lavorio legislativo, ai dibattiti costituzionali nelle diverse colonie, all’idea stessa della rappresentanza politica.
Il tema delle libertà viene poi declinato nei successivi volumi, in relazione al commercio, alla giustizia, all’educazione, Il secondo tomo, dedicato alle leggi economiche, sviluppa questi concetti analizzando le ragioni della crisi dell’Antico Regime nella consapevolezza che, conclusa l’esperienza del mercantilismo, si era chiuso un importante ciclo della storia europea. La decadenza dell’Inghilterra, seguita a quella della Spagna e della Francia, induceva a volgere lo sguardo verso l’Europa orientale e le colonie americane. La crisi dell’Europa e della sua ricchezza economica rendeva così necessaria una critica radicale dell’Antico Regime e un piano di riforme basato su un’idea di libertà economica caratterizzata dall’eversione della feudalità, da una nuova concezione della proprietà, da una migliore distribuzione delle ricchezze. Il terzo tomo affronta il problema cruciale della procedura criminale, della farraginosità della legislazione, della sedimentazione delle leggi - da quelle romano barbariche a quelle feudali e canoniche - che, unite alla prassi giurisprudenziale, rendevano inefficaci i processi e attenuavano le garanzie di libertà individuali. A questo sistema, Filangieri oppone una nuova procedura basata sull’idea del primato della legge e della concezione repubblicana della giustizia, sull’affermazione del principio accusatorio contro il metodo inquisitorio, sull’abolizione delle denunce segrete, della tortura e della molteplicità dei giudizi. Come la storiografia ha fatto giustamente notare, è caratteristico dell’opera filangieriana il rovesciamento dello schema di Beccaria che aveva fatto seguire la trattazione delle pene e della procedura a quella dei delitti. Filangieri, affrontando prima il problema della procedura criminale, enfatizza il tema delle garanzie e delle libertà personali, mentre riserva alla seconda parte del terzo tomo, dedicata ai delitti e alle pene, una teoria dei diritti dell’uomo basata sulla lettura repubblicana del contrattualismo (cfr. Birocchi 2002, pp. 373, 511; Ferrone 2014, pp. 278-300). Lì vengono esaminate le diverse fattispecie di delitti, da quelli contro la persona, la famiglia, lo stato e la società, comprendendovi sia i delitti di natura politica, sia quelli di natura economica (cfr. Silvestrini 2006, pp. 502-524).


Dalla libertà di stampa alla libertà di opinione nelle rivoluzioni democratiche

A partire dal 1785, quasi a presagire la fine, l’accelerazione della stesura della Scienza della legislazione procedette a ritmi incalzanti. Più si addentrava nel tema, più a Filangieri pareva che le questioni da risolvere andassero complicandosi. Il quarto volume è suddiviso in tre parti, una riguardante i costumi, la seconda l’istruzione, la terza l’opinione pubblica; esso prosegue l’opera descrivendo la struttura di una società rinnovata nei suoi caratteri essenziali e nei suoi valori, attraverso la riforma della cultura, dell’istruzione, dell’università e delle accademie scientifiche. Una società destinata ad esercitare un ruolo critico nell’esercizio della politica, attraverso la libertà di stampa e la forza critica riconosciuta all’opinione pubblica. Nel quinto volume veniva poi affrontato il rapporto dell’uomo e della società con la religione, alla ricerca della fondazione di una nuova religione civile, intesa in senso massonico come una ricerca continua della verità e della perfezione dell’uomo, al di là della stessa tradizione cristiana dell’Occidente. E già Filangieri vagheggiava la stesura di un ulteriore tomo dedicato alla famiglia. Tuttavia, già alla fine del 1787, mentre ancora stava lavorando al quinto volume della sua opera, deluso dalle difficoltà incontrare e provato fisicamente e intellettualmente dai ritmi frenetici di lavoro e dalla malattia che lo stava colpendo, si ritirò a Vico Equense. Il lavoro, quindi, rallentò e il 20 luglio 1788, nel momento della sua morte all’età di trentasei anni, del quinto libro risultavano scritti solo i primi otto capitoli, apparsi postumi nel 1791 (cfr. Trampus 2005b, p. 315).
Non c’è modo migliore per cogliere le relazioni tra Gaetano Filangieri e la sua opera con i concetti di libertà e democrazia che non scorrere l’elenco delle edizioni e delle traduzioni della Scienza della legislazione nel XVIII e nel XIX secolo: dalla stagione delle libertà illuministiche con le edizioni e traduzioni degli anni 1780-1791, a quella delle rivoluzioni democratiche tra il 1796 e il 1799 (Venezia 1796, Genova 1798, Roma 1799, Parigi 1796-1799, Copenaghen 1799, Livorno 1799), a quella della Restaurazione e delle libertà costituzionali (Livorno 1812, Madrid 1813, Stoccolma 1814, Palermo 1815, Milano 1817, Firenze 1820, Venezia 1822, Parigi 1822; cfr. D’Alessandro 1991, pp. 147-194; Trampus 2005b, pp. 309-359; Trampus 2005a, pp. 122-124).
Così, se da una parte - non senza anche qualche forzatura – Filangieri veniva eretto a padre putativo della democrazia repubblicana soprattutto nella Repubblicana napoletana, ad opera di Francesco Mario Pagano e alcuni altri, con maggiore enfasi era destinato ad essere ricordato come alfiere delle libertà dalla cultura politica dell’ultimo Settecento e del primo Ottocento. Gli stessi ambienti intellettuali che avevano preparato il movimento rivoluzionario si impegnarono già in età napoleonica per coinvolgere la nascente cultura liberale, soprattutto francese, avviando una massiccia campagna di riedizione e di traduzione dell’opera di Filangieri. L’attenzione dedicata da Benjamin Constant alla Scienza della legislazione, al di là o forse proprio grazie alle note di lettura critica stese a partire dagli anni del Direttorio, è rivelatrice. È noto, infatti, il suo l’atteggiamento in favore della lotta per l’autodeterminazione di popoli oppressi da ogni forma di governo che rappresentasse l’antitesi della libertà e della modernità (cfr. Trampus 2011, pp. 418-436).
L’identificazione di Filangieri in uno dei protagonisti della lotta per le libertà illuministiche non sarebbe stata probabilmente così netta senza l’apporto fondamentale, negli anni della Restaurazione, di un personaggio come Francesco Saverio Salfi, antico amico di Filangieri e promotore di una ristampa francese della Scienza della legislazione. Nell’introduzione al suo L’Italie dans le dix-neuvième siècle Salfi, l’ormai anziano protagonista del movimento repubblicano del 1799, provava a intercettare i sentimenti dei liberali francesi, fautori della monarchia costituzionale, spiegando di non avere «autre intérêt que l’intérêt général de l’humanité» e di sentirsi «obligé, dans cet intérêt même, de servir la cause des rois» (Salfi 1822, p. 3). Riprendeva a tutto campo il disegno tracciato da Filangieri nella Scienza della legislazione a proposito della funzione dell’opinione pubblica come elemento di equilibrio nella dinamica dei poteri e come freno naturale al dispotismo, spiegando come proprio la nascita dell’opinione pubblica avesse simboleggiato lo spirito autentico del XVIII secolo e avesse consentito alla società europea di uscire dalle condizioni di sudditanza, di letargo e di inerzia che avevano caratterizzato l’Antico regime. Riecheggiando ancora una volta le parole di Filangieri, osservava che «lorsque l’Europe eut perdu tout souvenir de sa liberté, la même léthargie parut s’être emparée de toutes les nations: exposées de tems en tems à de légères crises, elles semblaient pour un moment toucher au réveil, et retombaient bientôt dans un sommeil mort. Tout ce qui intéressait leur indépendance et leur liberté semblait leur être étranger, et ne mériter de leur part aucins efforts, aucuns sacrifices» (Salfi 1882, pp. 10-11). Come già aveva scritto Filangieri, Salfi ripeteva che la rivoluzione americana del 1776 aveva «reproduit dans son sein une révolution encore plus éclatante, qui bientôt devient celle de toute l’Europe. L’esprit de liberté se ranime partout, et semble vouloir se dédomager des maux qu’il a soufferts, par l’excès de ses écarts» (Salfi 1822, p. 34).
Questa orgogliosa rivendicazione di una tradizione di libertà tipicamente italiana molto doveva, come si può notare, alla cultura meridionale e al contributo napoletano. Non a caso, scrivendo più approfonditamente del Regno di Napoli, Salfi spiegava che da lì erano partite le idee che avevano preparato la Rivoluzione francese e lì era stato avviato il grande progetto politico repubblicano del 1799 in favore dei «droits sacrés de la justice et de l’humanité». I patrioti napoletani si erano fatti «fauteurs de maximes très-libérales» e si erano giovati, per diffondere le loro idee, della massoneria attraverso il circuito delle logge.
Agli occhi degli ultimi protagonisti del movimento illuministi e a quella della cultura europea che se ne faceva erede, era insomma chiaro che il costituzionalismo moderno non poteva essere ridotto ad una dottrina sulla limitazione die poteri. Le libertà e i diritti dell’uomo stavano al centro e Filangieri con la sua opera era stato uno dei primi a mostrarlo. Di questo si sarebbe reso conto anche Benjamin Constant, con la sua discussione sulle libertà degli antichi e le libertà dei moderni, riconoscendo all’illuminista napoletano un ruolo talmente centrale da dedicargli un’opera intera, il Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri nel 1821 (cfr. Constant 2012, pp. 60-77).


Bibliografia

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